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Glossario

IVD

Il dispositivo che lavora sul campione, non sul paziente

IVD è la sigla di dispositivo medico-diagnostico in vitro. Il bersaglio è ciò che lo distingue da ogni altro dispositivo medico: non agisce sul corpo di una persona, ma su un campione che dal corpo è stato prelevato. Sangue, urine, feci, saliva, un frammento di tessuto ottenuto da biopsia.

La categoria è larga e comprende molto più dei test. Vi rientrano reagenti, calibratori, materiali di controllo, kit, strumenti, apparecchi, software e i recipienti destinati a raccogliere e conservare il campione. Un contenitore per la raccolta delle urine e un analizzatore da laboratorio rispondono alla stessa disciplina, per quanto lontani siano fra loro.

La finalità è informativa: l’esame serve a dare una o più informazioni su uno stato fisiologico o patologico, su una condizione congenita, sulla predisposizione a una malattia, sulla compatibilità con un potenziale ricevente, sulla risposta a un trattamento o sull’andamento di una terapia. Chi decide che cosa il prodotto è, come per ogni dispositivo medico, è la destinazione d’uso dichiarata dal fabbricante.

Il regolamento che disciplina gli IVD

La norma di riferimento nell’Unione europea è il regolamento (UE) 2017/746, che si applica dal 26 maggio 2022 e ha preso il posto della direttiva 98/79/CE. È un testo distinto e parallelo rispetto al regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici: i due mondi hanno requisiti, allegati e regole di classificazione propri, e un prodotto sta nell’uno o nell’altro, non in entrambi.

Per i dispositivi già certificati sotto la vecchia direttiva il passaggio è stato scaglionato. Il regolamento (UE) 2024/1860 ha prorogato i termini in funzione della classe: dicembre 2027 per la classe D, dicembre 2028 per la classe C, dicembre 2029 per la classe B e per la classe A fornita sterile. I prodotti nuovi, di qualunque classe, rispondono al regolamento fin dal 2022.

Le classi A, B, C e D

Gli IVD non usano la scala dei dispositivi medici. L’articolo 47 del regolamento li distribuisce in quattro classi, A, B, C e D, in ordine crescente di rischio, e la scala pesa due cose insieme: il danno possibile per la singola persona e quello per la salute pubblica. È la seconda a spiegare perché un test di screening sulle donazioni di sangue sta in cima anche quando il singolo esame sembra innocuo.

All’estremità bassa stanno i prodotti di uso generale in laboratorio: soluzioni tampone, soluzioni di lavaggio, terreni di coltura generici, coloranti istologici, strumenti destinati alle procedure diagnostiche e i recipienti per i campioni. All’estremità alta stanno i test sugli agenti trasmissibili nelle donazioni e nei trapianti e quelli sugli agenti che causano malattie potenzialmente letali con alto rischio di diffusione.

Le sette regole che assegnano la classe

La classe non si sceglie, si ricava applicando le sette regole dell’allegato VIII. La regola 1 porta in classe D i test sugli agenti trasmissibili nel sangue e nei tessuti destinati a trasfusione o trapianto, quelli sugli agenti che causano malattie letali a elevato rischio di propagazione e quelli che misurano la carica infettante quando il monitoraggio è critico.

La regola 2 riguarda la determinazione dei gruppi sanguigni e la tipizzazione tissutale: classe C in generale, classe D per i marcatori dei sistemi ABO, Rhesus, Kell, Kidd e Duffy. La regola 3 raccoglie in classe C una lunga serie di casi, fra cui i test sugli agenti a trasmissione sessuale e quelli usati per decidere una terapia. La regola 4 tratta l’autodiagnosi, di norma classe C, con eccezioni in classe B quando il risultato non determina uno stato clinicamente critico o è preliminare e va confermato in laboratorio.

Le ultime tre chiudono l’insieme. La regola 5 assegna alla classe A i prodotti di uso generale in laboratorio, gli strumenti e i recipienti per i campioni. La regola 6 è residuale e manda in classe B tutto ciò che nessuna regola precedente ha intercettato. La regola 7 mette in classe B i controlli privi di un valore assegnato, quantitativo o qualitativo.

La destinazione d’uso decide, non la tecnologia

Le regole si applicano allo stesso modo a ogni tecnologia, principio di rilevazione e procedimento analitico, e a ogni tipo di campione, salvo dove la regola stessa nomini un campione preciso. Quello che sposta la classe è ciò che il fabbricante dichiara di volere dal prodotto.

Il caso di scuola indicato dalla guida europea alla classificazione è la sifilide. Un test destinato allo screening delle donazioni di sangue e tessuti cade in classe D per la regola 1; un test destinato a diagnosticare la stessa infezione nella singola persona cade in classe C per la regola 3. Stesso agente, stesso metodo possibile, classi diverse. Da qui la conseguenza pratica: una destinazione d’uso vaga porta alla classe più alta, perché in caso di ambiguità è quella che si applica.

Chi controlla, e quanto

La classe decide anche quanti occhi passano sul fascicolo. Per la classe A non sterile il fabbricante procede da solo. Per la classe A fornita sterile interviene un organismo notificato, limitatamente agli aspetti che riguardano la sterilità. Dalla classe B in su l’organismo notificato entra nel merito, e per la classe D si aggiungono un esame supplementare della valutazione di conformità e il coinvolgimento dei laboratori di riferimento dell’Unione europea.

Anche la sorveglianza dopo l’immissione sul mercato cambia con la classe: per le classi C e D sono previste valutazioni annuali e una relazione periodica di aggiornamento sulla sicurezza.

IVD, IVDR e autodiagnosi non sono sinonimi

Le tre espressioni circolano insieme e indicano cose diverse. IVD è la categoria di dispositivi. IVDR è il nome corrente del regolamento (UE) 2017/746 che li disciplina: un testo, non un prodotto. Scrivere che un articolo “è IVDR” è come dire che un’automobile è il codice della strada.

Terza distinzione, interna alla categoria. Un IVD destinato all’autodiagnosi è pensato per essere usato da una persona non professionista fuori dal laboratorio, e per questo la regola 4 lo tratta a parte. Un IVD per uso professionale presuppone chi sa eseguire e interpretare l’esame. In mezzo stanno i test vicini al paziente, eseguiti da un operatore sanitario ma fuori dal laboratorio, che si classificano per conto proprio secondo la loro destinazione d’uso.

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